Updates from RSS Toggle Comment Threads | Keyboard Shortcuts

  • eugenio prosperetti 4:00 pm on September 23, 2010 Permalink  

    Il Tribunale di Madrid: Youtube non puo’ controllare i contenuti prima della pubblicazione. 

    Google oggi annuncia che e’ uscita una sentenza del Tribunale di Madrid

    che da ragione a Youtube nella causa promossa da Telecinco per contestare il fatto che i video su Youtube debbano essere filtrati in quanto materiale soggetto a diritti d’autore e opere dell’ingegno.

    Il Tribunale motiva che Google/YT non puo’ effettuare controlli ex ante, cioe’ prima della pubblicazione.

    La sentenza e’ interessante in quanto ripropone il problema affrontato in Italia da RTI/Youtube (con esiti diversi).

    A mio avviso da questo infinito dibattito si esce entrando nell’ordine di idee che uno streaming di materiale che puo’ essere visualizzato in mille modi e su mille piattaforme diverse non risponde ai requisiti che la legge stessa (ANCHE LA NOSTRA) prevede per far scattare la protezione del diritto d’autore.

    Qualcuno carica un pregiato film d’autore su YT a bassa risoluzione.

    E’ tutelata l’opera del direttore della fotografia? Come si fa a dire che sono rese le luci nella maniera giusta? Chi controlla la resa cromatica?

    E’ tutelata l’opera del compositore della colonna sonora? Chi controlla la resa dell’audio?

    E’ tutelata l’opera del regista? Forse e’ stato addirittura alterato il fattore di forma dell’inquadratura!

    O, se non lo e’ stato, magari chi lo vede lo carica su un cellulare che lo altera…

    L’opera dell’ingegno e’ qualcosa che ha una forma definita, un supporto, scelte dell’autore fisse e che l’utilizzatore e’ in grado di conoscere e rispettare.

    YT propone un magma di contenuti in molti versatili formati.

    Occorre trovare un modo per fissare i formati e far capire quali contenuti hanno formale tutela (magari pagata dall’advertising) e quali contenuti sono materiale fruibile per creare nuove opere.

    ._

     
  • eugenio prosperetti 8:04 am on September 16, 2010 Permalink  

    Ho dedicato una mezz’ora ai miei dati personali 

    Ieri avevo, insolitamente, mezz’ora di tempo.

    Ho pensato di dedicarla a proteggere i miei dati. E’ una attivita’ a costo zero che raccomando di fare a chi vuole tenere la diffusione dei propri dati sotto controllo.

    Prima di tutto ho aperto il browser (ne uso due diversi: l’operazione va fatta per ciascuno).

    Ho cercato su Google "Google Opt-Out" e ho scelto Google Adwords Opt Out Plugin. E’ il Plugin che disattiva la rilevazione da parte di Google dei dati da comunicare agli inserzionisti pubblicitari per il sistema AdWords.

    Se avete Firefox o Internet Explorer potete scaricare il Plugin che si installera’ dopo il riavvio del browser.

    Non occorre fare altro. (non premete "disattiva" altrimenti vanificherete l’installazione).

    Safari ha una funzione simile incorporata (a meno di non abilitare i cookies).

    Sono poi entrato nel mio Google Account e ho cercato, dopo aver fatto il Login, "Google Dashboard".

    Il Google Dashboard e’ un utilissimo cruscotto da cui si ha una visione dei dati di base che sono all’interno del Google Account. Ad esempio della cronologia delle nostre ricerche fatte dopo aver fatto il login su Google. Consiglio di dare un’occhiata. Dopo aver dominato la sorpresa, con un tasto nella parte superiore dello schermo, se volete, sara’ possibile eliminare quei dati da Google. Naturalmente, chi ritenga utile mantenere quei dati presso Google, per ricevere offerte e servizi personalizzati e altro, potra’ non farlo.

    L’eliminazione sospende anche l’archiviazione della cronologia.

    Dunque: il plug-in dovrebbe avere effetti sulla raccolta dei dati anonimi (quelli raccolti senza fare il login sul Google Account) e la impostazione del dashboard dovrebbe aver effetto sulla raccolta dei dati consensuali. Alla fine di queste operazioni i nostri dati dovrebbero essere piu’ sotto il nostro controllo rispetto alla raccolta palese di Google. Rimagono da chiarire alcuni aspetti circa i trattamenti di quanto gia’ raccolto ed il dibattito e’ in corso.

    Rilevo anche che la situazione con altri soggetti (Facebook, Yahoo, ecc.),  a fronte di temi e problemi simili, sembra essere meno trasparente nel senso che non sono ancora stati approntati strumenti di gestione dei dati a disposizione dell’utente sofisticati come quelli utilizzati da Google.

    Sarebbe benvenuto al riguardo un codice etico comune. ._

     
  • eugenio prosperetti 8:19 am on May 10, 2010 Permalink  

    Chi mette i file online? 

    Una veloce riflessione.

    Stavo cercando informazioni su una pellicola italiana di prossima uscita.

    Nel documentarmi e cercare trama e recensioni ho appreso che uscira’ prossimamente in circa 15 copie. 

    Mi sono anche imbattuto, con estremo stupore, in un link di un sito tra i piu’ "noti" che ne prometteva lo streaming (non ho verificato).

    Mi domando: ma se un film e’ sinora stato visto solo da pochissimi critici e ne esistono poche decine di copie, chi lo mette online? E’ abbastanza certo che, sinora, nessun utente finale ne possa avere disponibilita’.

    Non e’ che una seria azione investigativa sui circuiti di primissima distribuzione risolve qualche problema ed evita, almeno in parte, la degenerazione della normativa sulla distribuzione digitale cui stiamo assistendo? 

    Il caso mi colpisce perche’ questo e’ un film che non dovrebbe avere grandi numeri di pubblico. Per un blockbuster il fenomeno e’ certamente piu’ ampio e non ha nulla a che fare con il peer-to-peer domestico, basato sui downloads e sulla condivisione tra utenti .

    E’ comunque urgente la creazione di un diritto d’autore digitale che, ad oggi, manca.

    ._

     
  • eugenio prosperetti 5:50 pm on February 26, 2010 Permalink  

    USA-Italia: abbiamo gli stessi “principi” di Internet in testa? 

    Mi preme commentare a mio modo gli eventi della sentenza "Google".

    Rassicuro che il commento non riguarda direttamente la sentenza e, dunque, sarei grato ai miei (pochissimi) lettori di non includermi nel novero dei numerosissimi osservatori ed analisti, anche autorevoli, che stanno commentando una sentenza senza ancora averla letta.

    Quello che voglio commentare e’ la reazione internazionale (gli eventi, appunto).

    Pare infatti inaudito agli osservatori USA (soprattutto) che in Italia si possa richiedere alla piattaforma un controllo (quale non sappiamo, non essendoci il testo della sentenza).

    Questo infatti mina i "principi fondamentali di Internet".

    I principi ai quali pensa un americano, da noi, non molti li conoscono.

    Qui infatti, a mio avviso, scatta un equivoco.

    I nostri commentatori vanno a rintracciarli nei principi che, nel nostro ordinamento, sono espressi dalla Direttiva 2000/31/CE (E-commerce directive).

    Questi principi (fondamentali, certo e guai se non ci fossero!) prevedono la esenzione di responsabilita’ di chi fa mere conduit, caching e hosting a certe condizioni.

    Si puo’ discutere se si applicano al caso in questione, non e’ questo il punto.

    Quel che dico e’ che non sono "i principi fondamentali di Internet" che ha in testa un americano, che non ha, nel suo ordinamento, la E-commerce directive nella stessa forma in cui la conosciamo noi.

    L’americano conosce invece bene la Section 230 del Communication Decency Act che stabilisce che: "

    No provider or user of an
    interactive computer service shall be treated as the publisher or speaker of
    any information provided by another information content provider".

    In sostanza, se il materiale che pubblico e’ fornito da terzi, in nessun caso sono responsabile editoriale o si puo’ dire che lo sto pubblicando io. Questo nemmeno se faccio un editing leggero del materiale (viene ancora considerato materiale di terzi.

    Vuol dire che se io sul mio sito lascio pubblicare a terzi materiale che contiene calunnie non sono responsabile delle stesse, anche se ne sono consapevole.

    In Italia non funziona cosi’.

    In Europa nemmeno.

    In USA si.

    Abbiamo gli stessi principi di Internet?

    Forse no, non sempre. Non e’ cosi’ scontato.

    Attendo comunque di leggere il testo della sentenza.

    ._



     
  • eugenio prosperetti 12:21 pm on December 28, 2009 Permalink  

    La Cassazione fa una sentenza in bittorrent 

    Ho analizzato la sentenza della Corte di Cassazione su "The Pirate Bay" (Cass. sez. III pen., 23 dicembre 2009, n. 49437/09, reperibile su Quinta’s Weblog). 

    Per poterla commentare il primo passo da fare e’ liberarsi dall’approccio ideologico.

    L’analisi di questa sentenza non ha niente a che vedere con il dibattito sul diritto d’autore in generale e sul come si dovrebbero utilizzare i contenuti in rete. Valutare i ragionamenti della Corte, giudice di legittimita’, in questa sentenza non vuol dunque dire essere pro o contro la pirateria in rete.

    Si tratta invece di argomentare il ragionamento giuridico portato avanti dalla Corte, che non ha (e non dovrebbe avere) implicazioni politiche.

    Mi riservo di scrivere, per vie tradizionali, qualcosa di piu’ ampio.

    Dunque ecco alcuni punti che pongo alla riflessione di colleghi e amici.

    Il caso viene da un giudizio di merito dove la Guardia di Finanza aveva fatto dei "rilievi statistici" per provare che The Pirate Bay viene usato anche in Italia. Non vi e’, a quanto si legge nelle tre decisioni, un solo nominativo/indirizzo IP di utente italiano citato.

    Sulla base di questi "rilievi statistici" viene stabilita la competenza italiana perche’ una parte del "reato" si consuma in Italia.

    Quale reato?

    Questa la domanda che aleggia anche nel giurista che scorre la sentenza.

    Il reato e’ quello di immissione in rete di contenuti protetti dal diritto d’autore (171-ter, comma 2, lett. a-bis Legge sul Diritto d’Autore). 

    Chi lo commette?

    La Cassazione, correttamente, ammette che sono gli utenti ad immettere in rete le opere e che con il protocollo torrent ne immettono parti, a volte giuridicamente irrilevanti tanto sono frammentate.

    Non vi puo’ pero’ essere certezza che questi utenti sono italiani e, forse, nessuno di questi e’ italiano.

    The Pirate Bay viene trovato responsabile di concorso nel reato di cui sopra in quanto centralizza le informazioni di indicizzazione rispetto ai contenuti protetti dal diritto d’autore che vengono immessi in rete, rendendone possibile la diffusione.

    Ma non viene provato che questo reato si consuma, neanche in parte, in Italia.

    Quello che potrebbe consumarsi in Italia (ma anche qui mancano le prove in questo procedimento) e’ la fruizione delle opere, che ha una sanzione del tutto diversa.

    Si dice inoltre che il provider avrebbe un dovere generale di vigilanza sui contenuti che transitano per la propria rete. Ma questo e’ semplicemente errato. 

    L’art. 14 del D.Lgs. 70/2003, che e’ la base giuridica scelta dalla Cassazione per invocare questo "dovere generale di vigilanza" spiega come il provider non sia responsabile dei contenuti e non abbia obbligo di vigilanza attiva nell’ambito dei servizi di trasporto, diversi dal hosting e caching. I provider italiani che danno accesso a "The Pirate Bay" ricadono certo in questa categoria.

    Peraltro, sempre in tema di D.Lgs. 70/2003, la Cassazione applica il riferimento alla limitazione territoriale dei servizi in materia di diritto d’autore in maniera che lascia alquanto perplessi. La usa come base giuridica per invocare la possibilita’ di bloccare l’accesso a siti Internet stranieri quando venga violata la materia del diritto d’autore. Il senso della norma in questione e’ quello di consentire la limitazione territoriale dei servizi (legittimi) di distribuzione dei contenuti, mentre quelli di commercio elettronico non possono essere limitati per territorio. E’ questo il motivo per cui I-tunes ha, ad esempio, regimi diversi in ogni paese.

    Inoltre, respinge l’interpretazione (a mio avviso corretta) del Tribunale del Riesame di Bergamo che non aveva ammesso il sequestro preventivo dell’accesso al sito. In sostanza la Cassazione ritiene che quella di inibire agli utenti di raggiungere il sito attraverso i mezzi tecnici di un provider italiano sia una misura efficace per reprimere il reato e, come tale, idonea a realizzare il fine del sequestro. Questo non e’ altresi’ corretto. La natura transnazionale di Internet fa si’ che l’ISP italiano non abbiamo modo di controllare se non una, tra le molte possibili, delle modalita’ di accesso al sito. Sarebbe come chiudere un viottolo di campagna per bloccare una autostrada a centinaia di chilometri di distanza. Si ha l’effetto di rendere la vita piu’ difficile solo a chi ha scelto quel particolare viottolo per accedere all’autostrada, ma solo per il tempo necessario a cambiare strada. Per chiudere l’autostrada bisogna rivolgersi al gestore dell’autostrada. Se non e’ italiano, probabilmente non si e’ competenti a farlo. Dunque, a mio avviso, il sequestro rimane inidoneo e ingiustificato. Le raffinate (e corrette) argomentazioni esposte dalla Cassazione sul perche’ si potrebbe ammettere un sequestro preventivo, si scontrano drammaticamente con la fattispecie del caso concreto e risultano cosi’ non pertinenti.

    In sostanza, per sintetizzare:

    1) non viene provato in alcun modo nei tre gradi di giudizio  che opere protette dal diritto d’autore sono state scaricate, ne’ che sono state scaricate da utenti italiani; certi fatti, pur notori, non basta affermarli devono essere dimostrati perche’ vi sia una condanna penale. Si ipotizza che vi siano stati upload/download da parte di utenti che non sono parte in causa;

    2) non e’ chiara la competenza italiana, non e’ chiaro quando questa si radica.

    3) Non e’ chiara l’efficacia del sequestro preventivo, la base giuridica per cui esso si potrebbe imporre, l’oggetto del sequestro (si sequestra un sito, ma gli ISP italiani non fanno hosting per The Pirate Bay!)

    4) Non e’ chiaro il riferimento a un supposto obbligo generale di vigilanza dei provider, espressamente contraddetto dalle leggi vigenti. E non si capisce di quale tipo di "provider" si tratti.

    Insomma, e’ una sentenza talmente frammentata e di complessa ricostruzione, che sembrerebbe (mi si perdoni la battuta), essa stessa, essere espressa in formato bittorrent. 

    Per chiudere questa sintetica analisi, vorrei pero’ considerare come le Corti applicano le norme attuali che sono pesantemente inadeguate ad inquadrare il rapporto tra contenuti e rete. Non mi riferisco alla mancanza di sanzioni ma alla scarsita’ di principi utili a declinare il rapporto tra rete e contenuti. Quelli attuali sono stati codificati circa dieci anni fa. Direi che e’ tempo di un aggiornamento che consenta anche alle Corti di meglio orientarsi nella materia. ._

     
c
compose new post
j
next post/next comment
k
previous post/previous comment
r
reply
e
edit
o
show/hide comments
t
go to top
l
go to login
h
show/hide help
esc
cancel