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	<title>Equiliber: Scienza delle conseguenze &#187; peer-to-peer</title>
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	<description>Scienza delle conseguenze</description>
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		<title>La Cassazione fa una sentenza in bittorrent</title>
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		<comments>http://tmtlaw.typepad.com/eugenios_italian_telecom_/2009/12/la-cassazione-fa-una-sentenza-in-bittorrent.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 12:21:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eugenio prosperetti</dc:creator>
				<category><![CDATA[cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[diritto autore]]></category>
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		<category><![CDATA[pirate bay]]></category>
		<category><![CDATA[sequestro preventivo]]></category>

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		<description><![CDATA[alcune considerazioni sulla sentenza "The Pirate Bay" della Cassazione]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ho analizzato la sentenza della Corte di Cassazione su &quot;The Pirate Bay&quot; (Cass. sez. III pen., 23 dicembre 2009, n. 49437/09, reperibile su <a href="http://blog.quintarelli.it/files/cassazione-sentenza-49437-2009.pdf" >Quinta&#8217;s Weblog</a>). </p>
<p>Per poterla commentare il primo passo da fare e&#8217; liberarsi dall&#8217;approccio ideologico.</p>
<p>L&#8217;analisi di questa sentenza non ha niente a che vedere con il dibattito sul diritto d&#8217;autore in generale e sul come si dovrebbero utilizzare i contenuti in rete. Valutare i ragionamenti della Corte, giudice di legittimita&#8217;, in questa sentenza non vuol dunque dire essere pro o contro la pirateria in rete.</p>
<p>Si tratta invece di argomentare il ragionamento giuridico portato avanti dalla Corte, che non ha (e non dovrebbe avere) implicazioni politiche.</p>
<p>Mi riservo di scrivere, per vie tradizionali, qualcosa di piu&#8217; ampio.</p>
<p>Dunque ecco alcuni punti che pongo alla riflessione di colleghi e amici.</p>
<p>Il caso viene da un giudizio di merito dove la Guardia di Finanza aveva fatto dei &quot;rilievi statistici&quot; per provare che The Pirate Bay viene usato anche in Italia. Non vi e&#8217;, a quanto si legge nelle tre decisioni, un solo nominativo/indirizzo IP di utente italiano citato.</p>
<p>Sulla base di questi &quot;rilievi statistici&quot; viene stabilita la competenza italiana perche&#8217; una parte del &quot;reato&quot; si consuma in Italia.</p>
<p>Quale reato?</p>
<p>Questa la domanda che aleggia anche nel giurista che scorre la sentenza.</p>
<p>Il reato e&#8217; quello di immissione in rete di contenuti protetti dal diritto d&#8217;autore (171-ter, comma 2, lett. a-bis Legge sul Diritto d&#8217;Autore). </p>
<p>Chi lo commette?</p>
<p>La Cassazione, correttamente, ammette che sono gli utenti ad immettere in rete le opere e che con il protocollo torrent ne immettono parti, a volte giuridicamente irrilevanti tanto sono frammentate.</p>
<p>Non vi puo&#8217; pero&#8217; essere certezza che questi utenti sono italiani e, forse, nessuno di questi e&#8217; italiano.</p>
<p>The Pirate Bay viene trovato responsabile di concorso nel reato di cui sopra in quanto centralizza le informazioni di indicizzazione rispetto ai contenuti protetti dal diritto d&#8217;autore che vengono immessi in rete, rendendone possibile la diffusione.</p>
<p>Ma non viene provato che questo reato si consuma, neanche in parte, in Italia.</p>
<p>Quello che potrebbe consumarsi in Italia (ma anche qui mancano le prove in questo procedimento) e&#8217; la fruizione delle opere, che ha una sanzione del tutto diversa.</p>
<p>Si dice inoltre che il provider avrebbe un dovere generale di vigilanza sui contenuti che transitano per la propria rete. Ma questo e&#8217; semplicemente errato. </p>
<p>L&#8217;art. 14 del D.Lgs. 70/2003, che e&#8217; la base giuridica scelta dalla Cassazione per invocare questo &quot;dovere generale di vigilanza&quot; spiega come il provider non sia responsabile dei contenuti e non abbia obbligo di vigilanza attiva nell&#8217;ambito dei servizi di trasporto, diversi dal hosting e caching. I provider italiani che danno accesso a &quot;The Pirate Bay&quot; ricadono certo in questa categoria.</p>
<p>Peraltro, sempre in tema di D.Lgs. 70/2003, la Cassazione applica il riferimento alla limitazione territoriale dei servizi in materia di diritto d&#8217;autore in maniera che lascia alquanto perplessi. La usa come base giuridica per invocare la possibilita&#8217; di bloccare l&#8217;accesso a siti Internet stranieri quando venga violata la materia del diritto d&#8217;autore. Il senso della norma in questione e&#8217; quello di consentire la limitazione territoriale dei servizi (legittimi) di distribuzione dei contenuti, mentre quelli di commercio elettronico non possono essere limitati per territorio. E&#8217; questo il motivo per cui I-tunes ha, ad esempio, regimi diversi in ogni paese.</p>
<p>Inoltre, respinge l&#8217;interpretazione (a mio avviso corretta) del Tribunale del Riesame di Bergamo che non aveva ammesso il sequestro preventivo dell&#8217;accesso al sito. In sostanza la Cassazione ritiene che quella di inibire agli utenti di raggiungere il sito attraverso i mezzi tecnici di un provider italiano sia una misura efficace per reprimere il reato e, come tale, idonea a realizzare il fine del sequestro. Questo non e&#8217; altresi&#8217; corretto. La natura transnazionale di Internet fa si&#8217; che l&#8217;ISP italiano non abbiamo modo di controllare se non una, tra le molte possibili, delle modalita&#8217; di accesso al sito. Sarebbe come chiudere un viottolo di campagna per bloccare una autostrada a centinaia di chilometri di distanza. Si ha l&#8217;effetto di rendere la vita piu&#8217; difficile solo a chi ha scelto quel particolare viottolo per accedere all&#8217;autostrada, ma solo per il tempo necessario a cambiare strada. Per chiudere l&#8217;autostrada bisogna rivolgersi al gestore dell&#8217;autostrada. Se non e&#8217; italiano, probabilmente non si e&#8217; competenti a farlo. Dunque, a mio avviso, il sequestro rimane inidoneo e ingiustificato. Le raffinate (e corrette) argomentazioni esposte dalla Cassazione sul perche&#8217; si potrebbe ammettere un sequestro preventivo, si scontrano drammaticamente con la fattispecie del caso concreto e risultano cosi&#8217; non pertinenti.</p>
<p>In sostanza, per sintetizzare:</p>
<p>1) non viene provato in alcun modo nei tre gradi di giudizio  che opere protette dal diritto d&#8217;autore sono state scaricate, ne&#8217; che sono state scaricate da utenti italiani; certi fatti, pur notori, non basta affermarli devono essere dimostrati perche&#8217; vi sia una condanna penale. Si ipotizza che vi siano stati upload/download da parte di utenti che non sono parte in causa;</p>
<p>2) non e&#8217; chiara la competenza italiana, non e&#8217; chiaro quando questa si radica.</p>
<p>3) Non e&#8217; chiara l&#8217;efficacia del sequestro preventivo, la base giuridica per cui esso si potrebbe imporre, l&#8217;oggetto del sequestro (si sequestra un sito, ma gli ISP italiani non fanno hosting per The Pirate Bay!)</p>
<p>4) Non e&#8217; chiaro il riferimento a un supposto obbligo generale di vigilanza dei provider, espressamente contraddetto dalle leggi vigenti. E non si capisce di quale tipo di &quot;provider&quot; si tratti.</p>
<p>Insomma, e&#8217; una sentenza talmente frammentata e di complessa ricostruzione, che sembrerebbe (mi si perdoni la battuta), essa stessa, essere espressa in formato bittorrent. </p>
<p>Per chiudere questa sintetica analisi, vorrei pero&#8217; considerare come le Corti applicano le norme attuali che sono pesantemente inadeguate ad inquadrare il rapporto tra contenuti e rete. Non mi riferisco alla mancanza di sanzioni ma alla scarsita&#8217; di principi utili a declinare il rapporto tra rete e contenuti. Quelli attuali sono stati codificati circa dieci anni fa. Direi che e&#8217; tempo di un aggiornamento che consenta anche alle Corti di meglio orientarsi nella materia. ._</p>
</p>
</p></p>]]></content:encoded>
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